ATTO COSTITUTIVODI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantanove
II giorno ventisette marzo
27.3.1999
In Messina e nel mio studio in via Ducezio 12. Innanzi a me dott.ssaLUISA CALOGERO,Notaio inMessinaediscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Patti, Mistrettae Barcellona P.G. senza assistenza di testimoni, ai qualii comparenti, avendo i requisiti di legge espressamente e concordemente rinunziano col mio consenso
SONO PRESENTI
1- PANARELLO ALDO, nato a Messina l’1 gennaio 1964, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante, del Comune di SAPONARA con sede ivi in Piazza Matrice, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc.00396920837, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera delConsiglioComunalen. 8 del 18.3.98, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto “A“.
2- ANANIA GIUSEPPE, nato a Messina l’1 gennaio 1935, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di S. FILIPPO DEL MELA, con sede ivi in via F. Crispi, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00148160831, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22.3.99 immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto “B“.
3- GIORGIANNI FRANCESCO, nato a Monforte S. Giorgio l’11 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco e legale rappresentante del Comune di Monforte S. Giorgio, con sede ivi in Via Immacolata ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00260270830, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 19.3.99, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto “C“.
4- GIUNTA ANTONINO, nato a Roccavaldina il 1° settembre 1930 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di ROCCAVALDINA, con sede ivi in Via Roma, 3, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 82000660835, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 20.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto la lettera “D“.
5- RIZZO FRANCESCO, nato a Rometta il 15 aprile 1941, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Venetico, con sede ivi in via Roma, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00415010834, autorizzato alla stipula del presenteatto con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allegaalpresente sottolalettera “E”.
6- BATTAGLIA DOMENICO nato a Villafranca Tirrena il 7 ottobre 1949, il qualedichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Villafranca Tirrena, con sede ivi in Via Dante Alighieri, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00275560837, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 prot. 3306 del 17.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto la lettera “F“.
7- Avv. LAFACE GIUSEPPE, nato a Messina il 9 gennaio 1967 il quale dichiaradiintervenirealpresenteattoqualedelegatodelsindaco pro-tempore e in rappresentanza del Comune di ROMETTA con sede ivi in Piazza Margherita, ove anch’egli è domiciliato cod. fisc. 00136550837, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 20.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto la lettera ” G “.
8- PANDOLFO SANTO, nato a S. Lucia del Mela il 30 giugno 1956, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-temporee legale rappresentante del Comune di S.LUCIA DEL MELA, con sede iviin Piazza Duomo, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00150050839, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. l6 del 21.3.99, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto la lettera “H“.
9- LIZIO SALVATORE, nato a Barcellona P.G. il 29 marzo 1948, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di SPADAFORA con sede ivi in Piazza Vittorio Emanuele, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00396110835, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto la lettera “I“.
10- FORMICA NICOLA, nato a S. Pier Niceto il 19 novembre 1946, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di S. PIER NICETO, con sede ivi inPiazza Roma, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 82001020831, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 19.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto “L“.
11- PAGANO CARMELO, nato a Milazzo il 20 settembre 1961, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di PACE DEL MELA, con sede ivi inPiazza municipio, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00106030836, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera delConsiglio Comunale n. l2 del 20.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto la lettera ” M “.
12- SCIOTTO GINO nato a Gualtieri Sicaminò il 12 luglio 1958, il qualedichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di GUALTIERI SICAMINO’, con sede ivi in Piazza Duomo, ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 00423040831 autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24.3.1999, immediatamente esecutiva, e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto la lettera ” N “.
13- DI STEFANO ANTONINO, nato a Milazzo il 17 giugno 1968, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di sindaco pro-tempore elegale rappresentante del Comune di VALDINA, con sede ivi in via Torre,ove anch’egli è domiciliato per la carica, cod. fisc. 82001480837, autorizzato alla stipula del presente atto con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 20 marzo 1999, immediatamente esecutiva e che, in copia conforme all’originale si allega al presente sotto “O“.
Detti comparenti, cittadini italiani (e gli enti da essi rappresentati di nazionalità italiana), della cui identità personale io Notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – I comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Roccavaldina, Valdina, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto e Gualtieri Sicaminò, costituiscono tra di loro ai sensi dell’articolo 2615 ter codice civile ed ai sensi degli articoli 22 e 25 della legge 142/90 e successive modificazioni, una Società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione:
“TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 – Società consortile a.r.l.”
Art. 2 – La Società ha sede in SPADAFORA presso la sede Municipale sita attualmente in Piazza Vittorio Emanuele.
Art. 3 – La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato nelle forme di legge.
Art. 4 – La Società, che non ha fini di lucro, è costituita, in via prioritaria, per l’attuazione, e presentazione formale agli organi competenti di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, economico ed ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell’occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale, nell’ambito del programma di riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 208/1998 deliberato dal comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 70/98 del 9 luglio 1998, e ulteriori integrazioni ove necessario a valere sul Quadro Comunitario di sostegno approvato dall’unione Europea per il periodo 1994/99 e per il successivo 1999/2004 e/o altre fonti nazionali di finanziamento da individuare con le modalità e nei limiti prescritti, di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre iniziative attivate (Patti Territoriali, contratti d’area, ecc).
La stessa società è portatrice di interessi pubblici ed assicura la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell’area.
La presente Società Consortile, costituita da enti Locali, si propone, pertanto, di svolgere una o più delle seguenti attività:
A) redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo e valorizzazione eco-ambientale compatibile, ricerca e sviluppo eco-turistico compatibile, aventeriguardoalla valorizzazione del patrimonio storico-ambientale ed architettonico;
B) creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento alla valorizzazione urbanistica, ecologica, ambientale, turistica, sportiva;
C) promozione dello sviluppo eco-turistico-compatibile;
D) Valorizzazione e promozione dell’ambiente tirrenico;
E) Valorizzazionedelterritorioanche mediante lo sviluppo di forme differenziate di turismo (ricreativo, escursionistico, sportivo, scientifico, termale, ecc.);
F) consulenze, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero di valorizzazione ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico; attività
di assistenza tecnica e monitoraggio locale ed interlocuzione con le Istituzioni competenti;
G) realizzazione di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
H) La Società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche e finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale, istituire sportello unico D.L. 112/98 DPR 447/98;
I) ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti, centri e strutture per la fruizione turistica, ambientale, sportiva, medico-sportiva e museale dall’ambiente tirrenico.
Per la realizzazione dei punti sopra elencati la società potrà, bandire, eseguire gare ed aggiudicare incarichi, stipulare convenzioni, contratti ed eseguire ogni altro atto finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.
La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
La società realizza l’organizzazione comune istituita, in conformità del dettato dell’art. 2602 c.c. dalle imprese che della stessa assumono veste di soci consorziati.
Per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto sociale, la Società potrà agire direttamente e/o ripartendo l’esecuzione dei servizi tra i propri associati, in ragione delle specifiche competenze e delle quote di capitale sociale da ciascuna posseduta. Alla società consortile è demandato, in tal caso, il compito di provvedere, sempre per conto e nell’interesse dei soci consorziati, alla realizzazione delle opere oggetto dell’attività sociale ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di basi e prestatori di servizi, nonché con istituti di credito.
Art. 5 – II capitale sociale è di € 13.260,00 (tredicimiladuecentosessanta/00) diviso in quote che possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso inferiori a euro 0,51 (zero/51).
I tredici Comuni sottoscrivono una quota dieuro 1.020,00 (millezeroventi/00) ciascuno.
Il versamento di tre decimi, pari a euro 4.028,37 (quattromilaventotto/37) è stato effettuato presso la Banca Monte Paschi di Siena spa filiale di Venetico Marina, come risulta dalla ricevuta che in fotocopia da me notaio certificata conforme al presente si allega sotto la lettera ” P ” per farne parte integrante.
Art. 6 – La società sarà amministrata da un consiglio di Amministrazionecomposto da cinque membri, che dura in carica tre anni, nella persona dei signori:
ARCH. LA MACCHIA BENEDETTO, nato a Spadafora il 12 luglio 1959, ivi residente in via Nazionale 177 – PRESIDENTE
PROF ANANIA GIUSEPPE,nato a Messina l’1.1.1935 – vice presidente
DOTT. LIZIO SALVATORE, nato a Barcellona P.G. il 29 marzo 1948 -consigliere delegato,
DOTT. PANARELLO ALDO,nato a Messina l’1.1 1964 – consigliere
Rag. GIORGIANNI FRANCESCO, nato a Monforte S. Giorgio l’11 febbraio 1943.
L’organo amministrativo avrà tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, così come previsto dallo statuto infra allegato;
Art. 7 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.
Art. 8 – La società consortile è regolata, oltre che dalla legge e dal presente atto costitutivo, anche dallo statuto che, interamente predisposto dalle parti e debitamente firmato dai comparenti e da me notaio, al presente si allega sotto la lettera ” Q ” per farne parte integrante.
Art. 9 – Il dottor Lizio Salvatore quale Consigliere Delegato, è fin d’ora espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed allo statuto allegato tutte quelle modifiche che dovessero essere richieste dall’autorità giudiziaria in sede di omologazione ed è altresì delegato a ritirare il deposito dei tre decimi come sopra versato presso la Banca suddetta, con esonero da ogni responsabilità per i competenti uffici della stessa Banca. Le spese del presente, relative e conseguenziali sono a carico della società ed ai sensi del n. 10 dell’art. 2475 c.c. si dichiarano approssimativamente in lire novemilioni.
I comparenti, avendone piena conoscenza, dispensano me Notaio dalla letturadegli allegati.
Per le firme marginali i comparenti delegano i Signori: Anania Giuseppe e Pandolfo Santo
RichiestoioNotaioho ricevuto quest’atto che ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo perché conforme alla loro volontà. Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina e in parte da me Notaio in tre fogli su undici facciate e quanto di questa.
Panarello Aldo n.q.
Giuseppe Anania n.q.
Giorgianni Francesco
Antonino Giunta n.q.
Rizzo Francesco n.q.
Battaglia Domenico
GiuseppeLa facen.q.
Pandolfo Santo n.q.
Lizio Salvatore
Nicola Formica
Pagano Carmelo n.q.
Gino Sciotto n.q.
Antonino Di Stefano n.q.
Luisa Calogero Notaio
E’ copia conforme all’originale
Messina29 OTT. 2003
ALLEGATO Q AL NR. 2417 RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE
“TIRRENO ECOSVILUPPO 2000” A RESPONSABILITÀ LIMITATA
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
Art.1 DENOMINAZIONE
– E’ costituita, ai sensi dell’art. 2615 ter C.C. ed ai sensi degli art. 22 e 25della legge 142/90 e successive modificazioni una “Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 – società consortile a r.l”.
Art.2 – SEDE –
La Società ha sede in Spadafora.
La stessa sarà ubicata presso la sede Municipale di Spadafora.
II consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede presso altri uffici sempre all’interno del territorio comunale dei comuni consorziati.
L’Assemblea potrà, in conformità alle disposizioni contenute nel presentestatuto, istituire e sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie,succursali, agenzie e rappresentanze, ovvero modificare la sede della società.
ART. 3 – SCOPO –
La Società, che non ha fini di lucro, è costituita, in via prioritaria, per l’attuazione, e presentazione formale agli organi competenti di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale, economico ed ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale, attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti promozione dell’occupazione, ricerca ed innovazione, nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale, nell’ambito del programma di riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 208/1998 deliberato dal comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 70/98 del 9 luglio 1998, e ulteriori integrazioni ove necessario a valere sulQuadro Comunitario di sostegno approvato dall’unione Europea per il periodo 1994/99 e per il successivo 1999/2004 e/o altre fonti nazionali di finanziamento da individuare con le modalità e nei limiti prescritti, di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre iniziative attivate (Patti Territoriali, contratti d’area, ecc).
La stessa società è portatrice di interessi pubblici ed assicura la massima trasparenza ai propri interventi, garantendo pari opportunità agli operatori dell’area.
La presente Società Consortile, costituita da enti Locali, si propone, pertanto,di svolgere una o più delle seguenti attività:
A) redazione e realizzazione di studi e progetti integrati per la fattibilità di iniziative di sviluppo e valorizzazione eco-ambientale compatibile, ricerca e sviluppo eco-turistico compatibile, avente riguardo alla valorizzazione del patrimonio storico-ambientale ed architettonico;
B) creazione di nuova occupazione ed imprenditoriabilità, in particolare modo giovanile, in ogni settore produttivo e con particolare riferimento alla valorizzazione urbanistica, ecologica, ambientale, turistica, sportiva;
C) promozione dello sviluppo eco-turistico-compatibile;
D) Valorizzazione e promozione dell’ambiente tirrenico;
E) Valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppodiformedifferenziate di turismo (ricreativo, escursionistico, sportivo, scientifico, termale, ecc.);
F) consulenze, ricerche, indagini conoscitive, redazione di piani di recupero di valorizzazione ambientale, turistico, infrastrutturale e tecnologico; attività di assistenza tecnica e monitoraggio locale ed interlocuzione con le Istituzioni competenti;
G) realizzazione di materiali didattici e bibliografici per la realizzazione e gestione di convegni e seminari;
H) La Società potrà svolgere tutte le operazioni e le attività economiche e finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale, istituire sportello unico D.L. 112/98 DPR 447/98;
I) ristrutturazione, realizzazione e gestione di impianti, centri e strutture per la fruizione turistica, ambientale, sportiva, medico-sportiva e museale dell’ambiente tirrenico.
Per la realizzazione dei punti sopra elencati la società potrà, bandire, eseguire gare ed aggiudicare incarichi, stipulare convenzioni, contratti ed eseguire ogni altro atto finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.
La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
La società realizza l’organizzazione comune istituita, in conformità del dettato dell’art. 2602 c.c. dalle imprese che della stessa assumono veste di soci-consorziati.
Per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto sociale, la Società potrà agire direttamente e/o ripartendo l’esecuzione dei servizi tra i propri associati, in ragione delle specifiche competenze e delle quote di capitale sociale da ciascuna posseduta. Alla società consortile è demandato, in tal caso, il compito di provvedere, sempre per conto e nell’interesse dei soci consorziati, alla realizzazione delle opere oggetto dell’attività sociale ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di basi e prestatori di servizi, nonché con istituti di credito.
Art. 4 – DURATA –
La società avrà durata sino al 2050, salvo proroga deliberatadall’Assemblea straordinaria. Essa potrà in ogni caso, con apposita deliberadell’Assemblea, essere prorogata a norma di legge.
TITOLO II – SOCI
Art. 5 – NUMERO,REQUISITIERESPONSABILITÀ
Possono far parte della Società gli enti Pubblici, privati e/o le Società in genere.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle azioni sottoscritte.
Art. 6 – MODALITÀDIAMMISSIONE
Chi intende far parte della Società dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta di ammissione contenente le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, attività professionale esercitata e quote sociali sottoscritte, per i singoli;
b) le generalità complete dell’azienda o dell’associazione e quelle del rappre-sentante legale, per le persone giuridiche;
c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legal-mente adottate dagli organi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione accerta l’esistenza dei requisiti richiesti e l’inesistenza di eventuali cause d’incompatibilità, anche alla luce delle prescrizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e delibera insindacabilmente entro sessanta giorni dalla domanda di ammissione.
Art. 7 – OBBLIGHIDEISOCI –
I soci sono obbligati all’osservanza dello Statuto, del regolamento interno, se adottato, e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.
Art. 8 – SCIOGLIMENTODELRAPPORTOSOCIALE –
Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione, o causa di morte.
La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci scura del consiglio di amministrazione e diventa operativa nei termini di cui all’art. 2526 del c.c.
E’ ammesso il recesso nei casi previsti dall’art. 2437 c.c.
Art. 9 – ESCLUSIONEDELSOCIO –
L’esclusione è deliberata dal consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e quando un socio:
– danneggi gli interessi della Società compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
– venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei confronti della Società;
– non rispetti le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti adottati e di disposizioni e deliberazioni regolamentate emanate dagli organi della Società;
– sia dichiarato fallito o abbia presentato domanda di concordato preventivo.
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate dalla società al socio interessato mediante raccomandata, contro le predette deliberazioni il socio escluso potrà proporre opposizione davanti al collegio Arbitrale, di cui al successivo art. 30, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione dalla società. Il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione comporta l’accettazione della delibera.
L’esclusione dalla società è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Tale pronunzia dovrà essere adottata dall’Assemblea con il voto favorevole unanime, fatta eccezione per il socio oggetto del provvedimento. Il socio escluso sarà, in ogni caso, responsabile verso la società e nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte sino al momento della sua esclusione, fatto salvoinognicasoildirittodallasocietàal risarcimento del danno. Si è esclusi di diritto nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale. E’ ammesso il recesso nei casi previsti dall’alt. 2437 c.c.
Art. 10 – RIMBORSO DELLE QUOTE SOCIALE –
I soci esclusi o recessi hanno diritto al solo rimborso delle quote versate sulla base del bilancio di esercizio durante il quale il rapporto sociale si scioglie e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato.
Il rimborso delle quote sociali, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere effettuato sufficientemente al ricevimento di richiesta scritta redatta dai soci esclusi o recessi, entro i successivi sei mesi dall’approvazione del bilancio.
TITOLO III – CAPITALE SOCIALE
Art. 11 – NUMERO DELLE QUOTE E MODALITÀ’ DI VERSAMENTO
II capitale sociale è di €13.260,00 (tredicimiladuecentosessanta/00) diviso in quote.
Salvo quanto disposto dalla legge, i versamenti delle quote sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che il medesimo reputa convenienti.
Art 12 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE –
Le quote sono indivisibili.
In caso di trasferimento di quote per atto tra vivi, è riservato ai soci il diritto di prelazione e parità di condizioni ed in proporzione alle quote da ciascuno possedute, conseguentemente, il socio che intende alienare la propria quota deve darne comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, agli altri soci i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il socio che intende trasferire la quota, formula domanda scritta dal Consiglio di Amministrazione, contenente le seguenti indicazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita, le quote sociali sottoscritte, per i singoli;
Le generalità complete dell’azienda o dell’associazione e quelle del rappre-sentante legale, le persone giuridiche; la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Il consiglio di Amministrazione accerta l’esistenza dei requisiti e l’inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, anche alla luce delle prescrizioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e delibera insindacabilmente entro sessanta giorni dalla domanda.
Nel silenzio la domanda si intende accolta. Il diniego del gradimento deve essere motivato.
Nel caso di acquisizione di nuovi soci dovrà essere sempre garantita la partecipazione degli enti pubblici fondatori con quote azionarie tra di loro proporzionale nella medesima misura esistente al momento della costituzione della Società.
Nel caso di morte del socio persona fisica o di scioglimento dell’ente socio il trasferimento delle quote agli eredi o al soggetto subentrante sarà deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura sopra stabilita. In questa fattispecie è espressamente escluso il diritto di prelazione in capo agli altri soci. E’ fatto, in ogni caso, salvo il diritto al rimborso previsto all’art. 10 del presente statuto.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI
Art. 13 – ORGANI AMMINISTRATIVI –
Gli organi amministrativi della società sono:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 – ASSEMBLEA –
L’assemblearegolarmentecostituita, rappresenta l’universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci consorziati. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge.
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 15 – CONVOCAZIONEDELL’ASSEMBLEA –
L’assemblea è convocata ai sensi dell’art. 284 c.c. presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dalla lettera di convocazione.
E’ tuttavia valida l’Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora siarappresentato l’intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica.
Art. 16 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA –
Ciascun socio-consorziato interviene all’Assemblea per il tramite della persona a cui è attribuita la rappresentanza legale.
E’ tuttavia consentito ai soci-consorziati di farsi rappresentare nell’Assemblea da altra persona cui il rappresentante sociale abbia conferito per iscritto,apposita delega.
Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all’art. 2372 c.c.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell’Assemblea, anche per delega.
Art. 17 – PRESIDENTEDELL’ASSEMBLEA –
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti per laverbalizzazione delle deliberazioni sempre che, per legge o per volontà delPresidente, il verbale non debba essere redatto da notaio.
Art. 18 – DIRITTODIVOTO –
Ogni socio consorziato ha diritto ad un voto per quota sociale posseduta.
Il socio-consorziato in mora nei versamenti di legge e di Statuto, non può esercitare il diritto di voto.
Art. 19 – DELIBERAZIONIASSEMBLEARI –
Le deliberazioni dell’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, incaso di prima o unica convocazione, sono valide se assunte con il voto favorevole di tanti soci-consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Nel caso di seconda convocazione le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51%(cinquantuno per cento) dei presenti alla riunione.
Art. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –
il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di 5 (cinque) membri scelti anche tra soci non consorziati, enti o persone fisiche.
Il Consiglio di amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei soci e gli amministratori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente ed un Consigliere Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione per la gestione della società. In tale sede saranno definite le deleghe conferite. Sarà, in ogni caso possibile, la sottoscrizione di procedure speciali per singoli atti o categorie di atti.
Gli amministratori potranno svolgere attività di consulenza e prestare servizi alla Società consortile. In questo caso la relativa deliberazione dovrà avvenire con l’astensione alla votazione da parte dell’amministratore interessato econ il voto unanime dagli altri consiglieri.
Art. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché in Italia.
La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta dal Presidente di sua iniziativa, oppure quando ne fanno richiesta almeno due consiglieri, tramite lettera, telegramma o fax. Tra la data dell’avviso della convocazione ed il giorno dell’adunanza devono decorrere almeno cinque giorni. In caso di urgenza il termine può essere ridotto.
Art.22 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –
– Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto della maggioranza dei membri che lo compongono, con la sola eccezione di quanto indicato nell’art. 20 del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto unanime dei suoi componenti sulla domanda di cui all’art. 12.
Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un responsabile dell’attività amministrativa e finanziaria, che funge da segretario del Consiglio ed è responsabile della legittimità e legalità delle procedure.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione approverà regolamenti che disciplinano la fornitura di prodotti e servizi da parte delle società consorziate, sempre nel rispetto del presente Statuto.
Art. 23 – RAPPRESENTANZA LEGALE –
La firma sociale spetta al Presidente ed al Consigliere delegato se all’uopo autorizzato dal consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.
Il Presidente ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e Cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli dei necessari poteri.
TITOLO V – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Art. 24 – NOMINACOMITATO TECNICO SCIENTIFICO –
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove, uno dei quali con funzioni di Presidente del Comitato, scelti tra docenti universitari e liberi professionisti di provata esperienza relativamente alle tematiche di intervento della Società, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del comitato Tecnico Scientifico spetta un gettone di presenza nei limiti fissati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
Tale Comitato dovrà garantire l’istruttoria dei progetti e l’accertamento della loro regolare esecuzione, conformemente ai principi fissati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dalle procedure di attuazione indicate dalla Regione Sicilia.
TITOLO VI – GESTIONE SOCIALE
Art. 25 – GRUPPO TECNICO –
La società consortile attiva al proprio interno un Gruppo Tecnico che, nel territorio del Comprensorio, provvederà alla gestione delle risorse reperite dal consorzio.
Il Gruppo tecnico è attivato avvalendosi, prioritariamente, delle competenze tecniche, professionali ed organizzative dei soci – consorziati.
ART. 26 – NOMINADELPERSONALE
– Nell’ambito dell’attività di cui all’articolo precedente, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, il personale verrà selezionato attraverso procedure concorsuali idonee a garantirne la trasparenza, pubblicità e la qualità dei soggetti nominati.
Art. 27 – OBBLIGHI DEI SOCI CONSORZIATI
Nell’ambito dell’attività di cui all’art. 25 ciascun socio non potrà avere incarichi diretti di qualunque natura.
La superiore disposizione potrà essere derogata solo ove sia dimostrabile lacompetenza esclusiva del socio con particolare riferimento agli enti Pubblici.
Non è in ogni caso ammissibile per la fornitura di servizi (progettazione,consulenza, ricerca, ecc.) incarichi diretti ai singoli soci o a persone associate, o a persone legate a questi ultimi da lavoro dipendente.
Nei limiti di cui sopra, ciascun socio mette a disposizione della Società consortile, con la modalità stabilita da eventuali regolamenti ed ai prezzi stabiliti in appositi listini e tariffe di riferimento approvate dal Consiglio di Amministrazione, il bagaglio di prodotti, servizi, riserve e prestazioni che riterrà opportuno, anche al di fuori delle proprie attività e, comunque entro i limiti delle proprie quote di partecipazione alla società.
E’ fatto obbligo ai soci consorziati, per l’erogazione alla Società dei propri prodotti, servizi risorse e prestazioni, fare riferimento a risorse umane e professionali locali, se presenti, nel rispetto del livello di specializzazione richiesto per la realizzazione dell’incarico.
Per attività che prevedano particolari connotati di specializzazione verranno preferite figure professionali che abbiano già maturato esperienze applicativenell’area d’intervento selezionate.
TITOLO VII – BILANCIO
ART. 28 – CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sodali si chiudono al 31dicembrediognianno. Altermine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio sodale, corredato dal Conto Economico, da sottoporre, unitamente alla Nota Integrativa, all’Assemblea dei soci-consorziati.
TITOLO VIIISCIOGLIMENTO E VARIE
Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ –
Addivenendosi allo scioglimento della Società, l’Assemblea delibera, con l’osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.
L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci e dai dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai soci al fine di operare attività di pubblica utilità.
Art. 30 – CONTROVERSIE –
Per ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società, la soluzione sarà devoluta a un Collegio Arbitrale composto di tre membri dei qualiunonominatodaciascuno deicontendentiedilterzo, in qualità di Presidente, nominato di comune accordo o, in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Messina.
Il Collegio Arbitrale opera con poteri di amichevole compositore, giudicando irritualmente.
Art. 31 – RICHIAMO
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile in quanto applicabili, e delle leggi speciali in materia.